UE

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 

§1 Condizioni e oggetto del contratto 
Le condizioni generali di contratto regolano, salvo modifiche scritte, il noleggio di beni che RENTMAS rende al locatario e che, formano parte integrante del contratto stesso e regolano in ogni caso, tutte le prestazioni erogate da RENTMAS. Fatti salvi eventuali accordi diversi presi per iscritto, la stipula del contratto di noleggio tra le due parti contraenti presuppone l’accettazione delle presenti condizioni di contratto da parte del committente.

§2 Consegna e riconsegna 
Si definisce locatario la persona o la società che riceve un bene in locazione da RENTMAS. Il bene sarà consegnato da RENTMAS o da società da essa incaricate con o senza relativo personale, secondo gli accordi intercorsi tra le parti. I termini di consegna possono subire modifiche in seguito ad eventuali imprevisti e/o particolari esigenze, nonché controllo e messa a punto del bene ed altre cause di forza maggiore. RENTMAS è esonerata da qualsiasi responsabilità ed obbligo in merito. All’atto del ritiro del bene, il locatario dovrà accertarne l’efficienza, nonché la rispondenza agli usi ai quali lo destinerà, con divieto assoluto di apportare allo stesso modifiche e trasformazioni. I guasti rilevati prima dell’uso vanno subito segnalati per iscritto a RENTMAS, la quale si impegnerà a verificare quanto denunciato ed eventualmente a provvedere alla riparazione e/o sostituzione del bene con uno simile e adeguato, in base alla propria disponibilità. Al termine della locazione, il bene dovrà essere riconsegnato a RENTMAS nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto, integralmente pulito, salvo il normale logorio connesso al suo appropriato impiego. Eventuali guasti ed usure eccedenti la norma o provocati da negligenza, impreparazione dell’operatore, o semplicemente da un utilizzo inadeguato del bene, vanno immediatamente segnalati per iscritto a RENTMAS la quale provvederà a farli riparare da tecnici e/o società di sua fiducia o ad essa convenzionate, addebitando le spese sostenute al locatario. In tal caso RENTMAS, non responsabile dei guasti causati da inosservanza delle norme di utilizzo, può fornire un altro bene in sostituzione su richiesta del locatario, con un nuovo contratto di noleggio. Al momento della riconsegna a RENTMAS il bene non dovrà presentare danni. In caso contrario verranno addebitate al locatario le spese per la riparazione ed il ripristino originale del bene, comprendente mano d’opera, ricambi e trasporto in officina.

§3 Proprietà del bene locato 

 Posto che il bene oggetto del presente atto non è di proprietà del locatario, e qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sul bene oggetto del presente atto, il locatario è tenuto e si obbliga a: a) far presente immediatamente ai terzi che esercitassero azioni di qualsiasi genere che il bene non è di sua proprietà; b) dare immediata comunicazione in forma scritta a RENTMAS di quanto sta avvenendo.

§4 Osservanza di leggi e regolamenti 
Il locatario osserverà le norme regolamentari e di legge applicabili per l’uso del bene con particolare riguardo alla legislazione antinfortunistica. È tassativamente escluso (ed il locatario si assume ogni conseguente responsabilità derivante dal mancato rispetto della presente norma) l’uso del bene per operazioni improprie, cioè non previste nel manuale d’uso e di manutenzione (laddove richiesto) consegnato al locatario, o eseguite in modo non conforme alle stesse. Il locatario inoltre garantisce e si impegna ad assumersi ogni conseguente responsabilità ed onere derivante da tale inosservanza.

§5 Responsabilità 
Come richiamato al punto 3, il bene non è di proprietà del locatario e quindi non potrà essere dato in custodia o ceduto in uso a terzi dal locatario, ed in particolare il locatario assumerà, dal momento del ritiro alla riconsegna a RENTMAS, la piena responsabilità civile e penale per danni tutti che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell’uso e della manutenzione del bene oggetto della locazione. In caso di inosservanza di dette regole e seguenti, e alle quali il locatario si impegna ad attenersi, RENTMAS si manleva da qualsiasi responsabilità ed effetto derivante. Il locatario espressamente riconosce che per tutta la durata della locazione a lui personalmente competerà ogni responsabilità anche nei confronti per esempio dell’Ispettorato del Lavoro ed altri Enti preposti, per qualunque infrazione alle norme di prevenzione vigenti, con particolare riguardo all’infrazione accertata in relazione all’impiego del bene oggetto della locazione. La mancata disponibilità ed il fermo del bene per qualsiasi ragione e durata, non dipendenti dalla volontà di RENTMAS, ma generati da forza maggiore od eventi non controllabili, non danno diritto al locatario a richiedere risarcimento danni né penali di alcun tipo.

§6 Obblighi del locatario 
Il locatario si impegna ad usare la bene oggetto del presente atto con diligenza e responsabilità del buon padre di famiglia e in modo conforme alle prescrizioni della casa costruttrice e ad utilizzare il bene unicamente nel territorio previsto e con operatori tecnicamente preparati, informati ed addestrati per l’uso della medesima. Durante il periodo di locazione il locatario permetterà al personale di RENTMAS o di società da essa incaricate l’accesso nel luogo di cantiere al fine di eseguire verifiche di corretto utilizzo del bene locato. Ogni eventuale spostamento della stessa dovrà essere preventivamente comunicato a RENTMAS.

§7 Deposito cauzionale e pagamento fatture 
È prevista la facoltà per Rentmas di richiedere, a garanzia dei servizi da erogare al locatario, il pagamento da parte del locatario di una somma di denaro a titolo di cauzione. Il locatario provvede al versamento della stessa, mediante bonifico bancario, utilizzando le coordinate bancarie fornite dal Rentmas oppure mediante carta di credito. Se, versata la cauzione, dopo la riconsegna a RENTMAS il bene noleggiato presenta danni, Rentmas può trattenere la cauzione versata. Il bonifico bancario avviene “salvo buon fine”, da considerarsi quale condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 Codice Civile. Entro il termine indicato da Rentmas, il locatario deve eseguire il bonifico e far pervenire, via e-mail, a Rentmas la copia della distinta di bonifico, riportante il numero di CRO (Codice Riferimento Operazione) o altro codice equivalente. Decorso tale termine senza che Rentmas abbia evidenza del versamento richiesto, la richiesta di prestazioni del locatario non sarà considerata valida e il servizio, nonché il bene richiesto a noleggio saranno svincolati. Il locatario, scegliendo di procedere al versamento della cauzione con carta di credito e fornendo i relativi dati nel corso del processo di richiesta, conferisce mandato al Rentmas di trattenere l’importo stabilito a titolo di cauzione, mediante addebito dello stesso sulla carta di credito del locatario medesimo. Resta inteso che in ogni caso di rifiuto della predetta operazione di addebito, Rentmas sarà libero di svincolarsi dalla richiesta senza incorrere in alcuna responsabilità. Nel caso di pagamento della cauzione a mezzo di bonifico bancario e/o a mezzo carta di credito, il locatario e Rentmas si impegnano a rispettare le condizioni di cui al presente articolo.


§8 Manutenzione e riparazione
RENTMAS, anche tramite società ad essa convenzionate, fornirà al locatario quanto necessario al rispetto del presente contratto, secondo quanto descritto più dettagliatamente al punto 2. Si ricorda che restano a carico esclusivo del locatario tutte le spese di trasporto, ricambi, trasferta e ore di viaggio relative alla riparazione o sostituzione di parti che saranno riconosciute difettose o danneggiate in seguito o durante il noleggio e imputabili al locatario, al quale compete la totale responsabilità per il corretto ed appropriato impegno del bene e per il controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione. Se il bene viene usato in modo non conforme alle indicazioni della casa produttrice, o se esso viene smontato e modificato o riparato, anche in parte, fuori dalle officine di una società o di personale indicata da RENTMAS o ad essa convenzionata, o se il bene non viene fermato in tempo utile al verificarsi del difetto di funzionamento, le spese di riparazione sono sempre a carico del locatario. Sono altresì a carico del locatario: a) le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio la pulizia e l’ingrassamento della macchina, la pulizia e la sostituzione dei filtri, la verifica della densità dell’elettrolito ed il rabbocco dell’acqua distillate nella batteria, ecc.) e i relativi materiali che dovranno essere delle tipologie prescritte dalle case produttrice; b) la manutenzione dei pneumatici o sostituzione degli stessi in caso di rottura o tagli; c) la riparazione di guasti od usura dovuta a negligenza per uso improprio o a sovraccarico del macchinario, o per non aver fermato il bene immediatamente al verificarsi dei difetti; d) le lavorazioni o riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma.

§9 Inadempienza
Verificandosi inadempienze anche per una sola di tutte le succitate condizioni sia particolari che generali, il contratto di locazione si intende automaticamente risolto. Il locatario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene a RENTMAS, che si organizzerà per ritirarla a mezzo dei suoi incaricati, ovunque essa si trovi senza formalità di procedura e senza limitazione alcuna.

 §10 Recesso anticipato e diritto di recesso
Ai sensi dell’art. 1373 c.c. il locatario può recedere dal contratto in ipotesi di accettazione della proposta da parte di RENTMAS, prima che ne sia data esecuzione, dandone comunicazione scritta almeno tre giorni lavorativi prima della data contrattualmente concordata per l’inizio dell’esecuzione della stessa. RENTMAS si riserva di applicare una penale per il tempo perso, quantificabile in base dell’entità dei giorni di mancato noleggio. 

§11 Clausola solve e repete
Il locatario non potrà sollevare eccezioni in ordine all’esecuzione della prestazione contrattuale da parte di RENTMAS se non avrà adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni, concernenti in particolare il pagamento della prestazione, le spese ed eventuale risarcimento danni arrecati. 

§12 Validità del contratto
Le presenti condizioni generali sono messe a sua disposizione al locatario sul sito www.rentmas.net affinché il locatario possa accettarle, memorizzarle e riprodurle. Il relativo contratto di noleggio si perfeziona con la richiesta tramite la piattaforma rentmas.it del locatario diretta alla conclusione di un contratto di noleggio e la conseguente conferma di disponibilità in merito alla richiesta del locatario da parte di RENTMAS. RENTMAS si riserva l’accettazione dell’ordine in seguito a proprie verifiche dei dati forniti dal locatario. 

§13 Perentorietà di termini e clausole 
I termini e le clausole del presente atto si intendono perentori ed essenziali, perché così vogliono le parti e perché altrimenti RENTMAS e il locatario non avrebbero stipulato il contratto. 

§14 Protezione dei dati
Ai fini del presente contratto, le parti dichiarano che tutti i dati personali risultanti dal presente Contratto e dagli ordini che ne derivano, relativi tanto alle parti quanto al personale delle parti e a terzi identificati e identificabili coinvolti a qualsiasi titolo, vengono trattati conformemente al Reg. (UE) 2016/679 - GDPR - e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contatto, il locatario dichiara inoltre di essere stato debitamente informato ai sensi di legge, che i beni noleggiati sono tutti dotati per finalità logistiche e di organizzazione di dispositivi tecnologici, come per esempio di sistemi di geolocalizzazione e tracciabilità e acconsente la raccolta ed il successivo trattamento anche di detti dati, per esempio relativi alla posizione geografica o allo stato del bene. 

§15 Interpretazione, modifica, clausole invalide 
Eventuali allegati sono da considerare parte integrante dei contratti a cui si riferiscono. Se non altrimenti specificato, ogni rimando a listino prezzi, condizioni generali di contratto o altri documenti, vale per i documenti validi al momento del rimando stesso; i relativi documenti precedentemente validi tra le parti contraenti, sono da considerare nulli. Le eventuali spiegazioni date durante la contrattazione o l’espletamento della locazione, come anche il comportamento delle parti contraenti, possono essere utilizzati per l’interpretazione solamente del contratto a cui si riferiscono e comunque solo se non sono in contraddizione con le presenti condizioni generali di contratto o con le eventuali diverse intese pattuite per iscritto all’atto della stipula del relativo contratto. Per essere valida, ogni modifica o integrazione apposta dalle parti contraenti ai contratti sottoposti alle presenti condizioni generali, deve avvenire per iscritto. Una deroga da una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto non può essere un’interpretazione estensiva o analogica di altre e non assoggetta la volontà di non applicare le condizioni generali di contratto nel loro insieme. In caso di condizioni contrattuali invalide o inefficaci, il contratto deve essere interpretato nella sua totalità come se contenesse tutte quelle clausole necessarie per raggiungere legalmente lo scopo principale prefissato dall’accordo contenente le relative clausole. 

§16 Foro giuridico e diritto applicabile
Foro competente, esclusivo, per tutte le controversie attinenti o comunque derivanti dai contratti sottoposti alle presenti condizioni generali di contratto è Bolzano (Italia). Al rapporto contrattuale si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Italiana.

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di approvare specificatamente gli articoli 1 (condizioni e oggetto del contratto), 2 (consegna e riconsegna), 2 (proprietà del bene locato), 3 (osservanza di leggi e regolamenti), 4 (osservanza di leggi e regolamenti), 5 (responsabilità), 6 (obblighi del locatario), 7 (deposito cauzionale e pagamento), 8 (manutenzione e riparazioni), 9 (inadempienza), 10 (recesso anticipato e diritto di recesso), 11 (clausola solve et repete), 12 (validità del contratto), 13 (perentorietà di termini e clausole), 15 (interpretazione, modifica, clausole invalide), 16 (foro giuridico e diritto applicabile)